Regolamento UE n. 333/11
Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiutii
Motivazione
L’attestazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 333/2011 è applicabile a tutti i produttori di rottami metallici, ovvero al detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti. Il produttore di rottami metallici, ovvero il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti, deve applicare un Sistema di Gestione della Qualità. È un requisito cogente.
Efficacia
L’attestazione rilasciata da SQS dimostra nei confronti di tutte le parti interessate che l'Organizzazione opera in conformità ai requisiti stabiliti nel Regolamento di riferimento. Essa, pertanto, rappresenta un elemento di garanzia nei confronti di terzi.
Gruppi target
L’attestazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE n. 333/2011 è applicabile a tutti i produttori di rottami metallici, ovvero al detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici
che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti. L’attestazione consente ai produttori / importatori di rottami metallici di ottemperare a quanto prescritto nel Regolamento UE n. 333 / 2011.
Validità
3 anni - ogni 3 anni il sistema di gestione è oggetto di una verifica di riesame per confermarne la conformità ai Requisiti previsti dal Regolamento.
Riconoscimento
Il Regolamento UE n. 333/11 di SQS è riconosciuto a livello nazionale.
Combinazioni
L'audit può essere svolto in combinazione con lo standard ISO 9001 o ISO 14001.